Lo statuto

ETS PRIDE VESUVIO RAINBOW ODV

Organizzazione di Volontariato

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

 

  1. E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione: “ETS PRIDE VESUVIO RAINBOW ODV”, in breve PRIDE V.R., da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Torre Annunziata, in via Fusco, 1 e con durata illimitata. L’acronimo ETS potrà essere utilizzato verso terzi ad avvenuta iscrizione al RUN e ad operatività effettiva dello stesso RUN, cosi come previsto dal DL. N.117/3luglio2017.
  2. L’associazione opera prevalentemente sul territorio campano, nello specifico della città metropolitana di Napoli, nelle provincie di Salerno, Caserta, Benevento e Avellino e all’occorrenza su un livello nazionale e/o internazionale, con una particolare attenzioni alle regioni meridionali italiane e all’area del mediterraneo.
  3. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

 

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

 

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  • alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

Premesso che l’Associazione è apartitica, aconfessionale, antifascista a partecipazione democratica e senza scopo di lucro, ispirandosi ai principi di uguaglianza, libertà e solidarietà sociale nello specifico si prefigge lo scopo e le finalità di:

  • rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela;
  • sviluppare la cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini con particolare attenzione al tema delle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere e dei soggetti emarginati a livello sociale e fasce considerate deboli;
  • ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
  • contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività con particolare attenzione alla popolazione lesbica bisessuale, gay e transessuale e dei soggetti emarginati a livello sociale e fasce considerate deboli;
  • favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva delle sue associate e dei suoi associati;
  • operare, anche attraverso l’esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività con particolare attenzione a temi e problematiche legate alla popolazione lesbica bisessuale, gay e transessuale e dei soggetti emarginati a livello sociale e fasce considerate deboli;
  • organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, nelle scuole, nella pubblica amministrazione, nel mondo dello sport, in ambito socio/sanitario e in particolare nell’impegno civile e tutela e promozione dei diritti di tutti i cittadini con particolare attenzione alla popolazione lesbica bisessuale, gay e transessuale e dei soggetti emarginati a livello sociale e fasce considerate deboli.
  • promuove il contrasto ad ogni forma di discriminazione, contro il razzismo e la misoginia perché vi siano effettive pari opportunità tra tutte le cittadine ed i cittadini, anche attraverso percorsi di formazione e di sensibilizzazione della cittadinanza tutta.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità associative, e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di :

  • creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, transgender ed intersessuali;
  • combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento di operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
  • costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
  • promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, soggetti discriminati e fasce deboli attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
  • promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
  • lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay e dei diritti dei soggetti discriminati (come ad esempio formazione, pubblicazioni, orientamento legale, divulgazioni, raccolta firme, proposte di legge);
  • lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
  • essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all’azione dell’Associazione;
  • costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;
  • sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali e trans gender, del movimento delle donne e delle fasce deboli;
  • promuovere l’inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, assistendole nella ricerca di un lavoro;
  • partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali e trans gender e dei soggetti deboli;
  • combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all’HIV (ad esempio attraverso sensibilizzazione della popolazione, campagne di comunicazione, informazioni utili anche a livello scientifico per definire e comprendere meglio la patologie e prevenire il sorgere di discriminazioni sociali legate allo stigma);
  • promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro (ad esempio attraverso opuscoli e media informativi, articoli, educazione alla salute in particolare verso i giovani per prevenire comportamenti a rischio, progetti di prevenzione sanitaria e socio sanitaria);
  • organizzare servizi socio assistenziali ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche per specifiche esigenze rilevate, quali gestione di servizi volti alla prevenzione e cura di malattie sessualmente trasmissibili e patologie psicologiche legate e/o causate dall’emarginazione sociale e da casi di discriminazione o violenza (ad esempio sportelli di counselig, test rapidi di HIV e sifilide, definizione di protocolli utili alle strutture sanitarie al fine di gestire correttamente il paziente con particolari esigenze superando il problema del minority stress,  progetti sperimentali di diagnosi medica gestiti dall’associazione);
  • promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi attraverso assistenza domiciliare, sportello di ascolto, accompagnamento e orientamento verso servizi psicologici attivi sul territorio o assistenza al servizio sanitario nel servizio di assistenza e accompagnamento a pazienti terminali;
  • organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini in condizioni anche temporanee di difficoltà con particolare attenzione alla popolazione lesbica gay bisessuale e transessuale e fasce deboli o soggetti discriminati;
  • organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
  • promuove la cultura LGBT+;

 

  1. L’associazione potrà esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministerial L’individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
  2. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  3. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

 

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
  2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
  3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
    • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
    • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
    • l’informativa sulla privacy e sulla titolarità del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.
  1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
  2. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  3. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  4. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
  5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

 

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

 

  1. Gli associati hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

 

  1. Gli associati hanno l’obbligo di:
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione e degli organi dirigenti, democraticamente eletti;

 

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

 

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  3. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
  4. E’ considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
  5. L’associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all’interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l’escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l’esclusione sia decisa dall’Assemblea ordinaria. In tal caso l’Assemblea decide sull’esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
  6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all’Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
  7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
  8. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
  9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

ART. 6

(Organi)

  1. Sono organi dell’associazione:
  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo (se nominato);
  • Revisione legale dei conti (se nominato);

 

  1. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

ART. 7

(Assemblea)

 

  1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
  2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti e su delibera del Consiglio Direttivo. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
  3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
  4. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
  5. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
  6. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dal 40% dei componenti il Consiglio Direttivo;
  7. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
    • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l’eventuale Organo di Controllo, l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
    • approva il bilancio di esercizio;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  2. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  3. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

 

  1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
  3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
    • elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
    • elegge il Tesoriere, il Segretario e il Vicepresidente;
    • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
    • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
    • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
    • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    • stabilisce la quota annua di tesseramento;
    • deliberare da quanti voti è rappresentato un soggetto ente del Terzo settore;
    • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
    • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
    • deliberare circa le affiliazioni e le disaffiliazioni agli enti del Terzo settore;
    • deliberare circa le iscrizioni ai registri pubblici e privati che riconoscono l’associazioni(registri ETS, registri ROA, registri Ministeriali, Regionali, Comunali e altro);
    • deliberare la partecipazioni a progettazioni su fondi pubblici e privati, anche in partenariato;
    • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
    • individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
  1. L’Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 10 , nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni (più 1 eventuale anno aggiuntivo di proroga se chiesto dall’Assemblea) e sono rieleggibili (per due mandati).
  2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
  5. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
  6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  7. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.
  8. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
  9. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
  10. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all’uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

 

 

ART. 9

(Presidente)

 

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
  3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
  5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
  6. Il Presidente reintegra i Consiglieri dimissionari purché la maggioranza dei Consiglieri in carica resti quella eletta dall’Assemblea. Il Presidente coopta nuovi Consiglieri in numero non superiore al massimo consentito dal presente Statuto e purché la maggioranza dei Consiglieri resti eletta dall’Assemblea.
  7. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al componente più anziano di età del Consiglio Direttivo. In Caso di dimissioni l’assemblea dei socie e delle socie provvede ad eleggere il nuovo Presidente ed il nuovo Consiglio.
  8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 10

(Organo di controllo)

  1. L’Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
  2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  4. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 11

(Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Risorse economiche)

  1. L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
    • quote associative
    • contributi pubblici e privati
    • donazioni e lasciti testamentari
    • rendite patrimoniali
    • proventi da attività di raccolta fondi
    • attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore)
  1. Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

  1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
  2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

ART. 15

(Libri)

  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:
  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l’organo);
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono (se previsto l’organo).
  1. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

 

ART. 16

(Volontari)

 

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
  2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
  4. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
  7. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

ART. 17

(Lavoratori)

 

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

 

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

 

  1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
  2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19
(Logo dell’Associazione)

L’associazione sceglie di affiancare al marchio dell’organizzazione eventuale a cui decide di affiliarsi, il logo rappresentato nella figura sottostante:

Esso è composto dalla scritta in rainbow “ PRIDE”  (P rosso, R arancione, I verde, D celeste, E viola)sottostante la scritta Pride vi è la scritta in ero “Vesuvio Rainbow”. Nella lettera D della scritta Pride vi è una ginestra gialla stilizzata in ricordo della celebre poesia del poeta Leopardi, La Ginestra. Il logo può essere utilizzato per i fini associativi previo consenso da parte del Presidente l.r.p.t.

 

ART. 20

(Rinvio)

 

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Torre Annunziata, 24 settembre 2019